WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro

Domande Frequenti

Approfondiamo le domande più comuni poste dal cittadino che si interfaccia con gli Uffici della Procura

Domande più frequenti

Anche se il suono di queste parole può trarre in inganno, sono tre uffici molto diversi tra loro. Anzitutto la Pretura non esiste più dal 1999: era un ufficio simile, per competenze, al Tribunale. La Prefettura è l'Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede il Prefetto (Ministero dell'Interno). La Procura è l'ufficio giudiziario dove ha sede il Procuratore della Repubblica (Ministero della Giustizia).
Significa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di non procedere per il fatto che hai denunciato. Puoi opporti alla sua richiesta rivolgendoti alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari in Tribunale.
Significa che potresti essere a conoscenza di fatti inerenti un procedimento penale. Devi presentarti nel giorno e nel luogo indicati e rispondere alle domande che ti verranno fatte. Se ti rifiuti di comparire o se dichiari il falso, commetti un reato. Se sei impossibilitato a comparire, contatta l’ufficio ai numeri telefonici riportati sull’avviso. L’impossibilità a presentarsi deve essere oggettiva: ad esempio, gravi motivi di lavoro (es. lavori all’estero) o salute (documentati dal medico). Nell’incertezza, contatta l’ufficio ai numeri che compaiono sull’avviso.
Significa che a tuo carico è iscritto un procedimento penale del quale sono state concluse le indagini preliminari. Rivolgiti ad un avvocato di tua fiducia, oppure a quello che ti è stato designato d’ufficio, i cui dati puoi leggere sull’avviso stesso.
Se si tratta di un reato perseguibile d’ufficio, una volta avviato il procedimento non è più possibile tornare indietro. Se è un reato perseguibile a querela puoi rimettere la querela in ogni momento
Se sei stato citato come testimone, devi presentarti in udienza nel giorno, luogo e ora indicate. Non puoi rifiutarti di comparire poichè la testimonianza è obbligatoria. Dovrai prestare giuramento e dichiarare il vero. Se ti rifiuti di comparire potrai essere multato e il Giudice potrebbe disporre che le Forze dell'ordine ti prelevino e accompagnino, se comparendo dichiari il falso, commetti un reato. Se hai un grave impedimento, puoi contattare la cancelleria del Giudice e i numeri indicati nell'avviso, trasmettere per esempio certificazione medica di giustificazione.
La denuncia è l'atto giuridico formale attraverso cui il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità la commissione di un reato, a patto che sia perseguibile d’ufficio. Per sporgere denuncia è necessario recarsi presso un Commissariato, una Questura, un Comando Carabinieri o ci si puo' rivolgere ad un Avvocato. Puo' essere anche formulata personalmente e presentata direttamente in Procura della Repubblica depositanto l'atto presso lo Sportello. L'atto dovrà essere firmato alla presenza del Funzionario presentando un documento di identità.
Sì, sei obbligato dalla legge a presentarti nel giorno e nell'ora riportati nel decreto che ti è stato notificato. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato ed il Giudice ti comminerà una sanzione. Puoi essere esonerato solo se sei malato, l'udienza verrà rinviata e sarai citato per una nuova udienza. Se sei stato citato da questa Procura della Repubblica di Nuoro ma non puoi essere presente perchè malato, dovrai informarci entro le ore 8.45 del giorno dell'udienza con una PEC a dibattimento.tribunale.nuoro@giustiziacert.it allegando il certificato medico e la copia del decreto che ti abbiamo notificato. Il testimone può essere accompagnato in aula? È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno. Quante volte è richiesta la presenza del testimone? Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo. Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso? Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.
Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto? No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002? In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi? No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione. In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto? Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B? Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche. Se pensi di essere esente devi indicarci la norma che lo prevede in sede di autodichiarazione. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”? Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro. Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti? Si. Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002? Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Chi può essere ammesso? Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021). Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda; colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato. L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione. Esclusione dal patrocinio in ambito penale Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni) per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). Dove si presenta la domanda? La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi: alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione. Fai dunque riferimento alle cancellerie di quell'ufficio. Come si presenta la domanda? La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione). Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda? Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi: può dichiarare l'istanza inammissibile può accogliere l'istanza può respingere l'istanza. Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati. Cosa produce l'accoglimento dell'istanza? L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato. Cosa si può fare se la domanda viene rigettata? Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
E' il certificato che attesta che un procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari poiché il responsabile del reato è rimasto non identificato. Tale certificato è richiesto solo ai fini assicurativi per ottenere il risarcimento. Si specifica che il Certificato di Chiusa Inchiesta non è necessario per i furti di autoveicoli (Art. 34 ter della Legge 24/03/2012 n. 27 ha introdotto l'art. 150 bis Decreto Legislativo 07/09/2005 n. 209).
NON posso inviare gli esposti, le denunce, le istanze, le memorie, le notifiche e tutto ciò che si riferisce ad atti processuali (indagini preliminari e dibattimentali) provenienti da avvocati e da altri soggetti privati attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata presso gli specifici uffici atti a riceverli (ufficio denunce e ufficio deposito atti), ma devono essere depositati nelle forme di legge e, pertanto, non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336 - 340 c.p.p.. Le PA per l'invio degli atti possono avvalersi di: script@, posta elettronica ordinaria, fax o consegna a mano
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, che ha introdotto rilevanti modifiche al codice penale e al codice di rito, a fronte delle quali si è reso necessario un intervento sull’attribuzione della competenza per i nuovi reati, nonché sull’organizzazione dell’ufficio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni, in particolare dell’art. 362, co. 1-ter c.p.p. che riguarda gli adempimenti urgenti che il P.M. dovrà svolgere entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato per tutte le fattispecie indicate nella medesima disposizione
La durata delle indagini a seguito della presentazione di una denuncia può variare in base alla complessità del fatto, al numero di accertamenti necessari e alla quantità di elementi da approfondire. In generale, il Pubblico Ministero ha un termine massimo di 6 mesi per concludere le indagini preliminari, prorogabile fino a 18 mesi nei procedimenti più complessi, come previsto dal codice di procedura penale. Durante questo periodo la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero svolgono gli accertamenti necessari, e al termine delle indagini il P.M. può decidere se: chiedere l’archiviazione, esercitare l’azione penale, o compiere ulteriori approfondimenti (nei limiti dei termini di legge). È importante ricordare che si tratta di termini indicativi e possono variare a seconda della natura del reato e del carico di lavoro dell’ufficio procedente.
Per chiedere il dissequestro bisogna presentare un’istanza al giudice competente per la fase del procedimento. Se si tratta di un sequestro probatorio, la richiesta si presenta prima al Pubblico Ministero (fino all'esercizio dell'azione penale, poi al Giudice della fase). Per i sequestri preventivi e conservativi, invece, la richiesta va fatta direttamente al giudice che ha emesso il provvedimento o, in alternativa, al Tribunale del Riesame. È importante evidenziare che il dissequestro può essere concesso solo quando non sussistono più le ragioni del sequestro, ad esempio se il bene non è più necessario per le indagini oppure non costituisce corpo del reato.
Il difensore d’ufficio non è gratuito. Significa che, anche se non lo hai scelto tu, l'avvocato ha comunque diritto al compenso per l’attività svolta. Puoi sceglierne uno di fiducia
Torna a inizio pagina Collapse